Termini e condizioni

Il presente accordo è stipulato

Tra

la società Ideo S.r.l. con sede in Udine, via G. Mameli 3, iscritta al Registro Imprese di Udine, P. IVA n. 02825010305 (di seguito denominata la Concedente).

E

l’Utente, inteso come società o persona fisica che, attraverso delle credenziali ricevute dalla Concedente sopra definita, accederà alla Piattaforma (di seguito denominato la Ricevente).

L’accesso alla Piattaforma “Playground” comporta l’acquisizione da parte della Ricevente di informazioni, di cui è proprietaria esclusiva la Concedente, da considerarsi confidenziali e quindi segrete, come meglio specificato di seguito all’art. 1 del presente accordo;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.

 

1. Informazioni confidenziali

1.1 Con il termine informazioni confidenziali devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, tutte le informazioni comunicate alla Ricevente o da quest’ultima apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto dell’accordo di cui in premessa (oppure per effetto delle verifiche preliminari precontrattuali di cui alle premesse). Più in particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti i prodotti e/o i procedimenti produttivi applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità della Concedente); la progettazione e/o la ricerca e sviluppo; i mezzi di produzione e gli altri beni aziendali; l’organizzazione della produzione o dell’azienda; i servizi resi dalla Concedente; le informazioni commerciali e la politica gestionale della clientela; la gestione e l’andamento della Concedente; i rapporti della Concedente con i terzi, e così via.1 2

2. Obblighi della Ricevente

2.1 La Ricevente si obbliga a garantire la riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali ai sensi del precedente art. 1 del presente accordo nonché a utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente; si obbliga inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (Società, enti o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto della Concedente. Gli obblighi sopra previsti dovranno anche esercitarsi con riferimento, ma non limitatamente, a quei dati, informazioni e documenti che la Concedente avrà espressamente qualificato come segreti o riservati.
2.2 La Ricevente si obbliga infine a garantire la riservatezza delle informazioni, adottando tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all’interno della sua azienda, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice civile,3 nonché a riprodurre e far accettare analoghi obblighi da parte dei terzi propri fornitori cui le informazioni siano comunicate in quanto strettamente necessario al fine di dare esecuzione all’accordo citato in premessa.

3. Durata del vincolo di riservatezza

3.1 Il vincolo di riservatezza previsto dal presente accordo durerà fino a quando le informazioni confidenziali ai sensi dell’art. 1, non siano venute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti. Tale vincolo potrà quindi operare anche in epoca successiva alla cessazione dell’accordo di cui in premessa.
3.2 La Ricevente è tenuta, su semplice richiesta scritta della Concedente, a restituire prontamente a quest’ultima ogni e qualsivoglia documento (anche elettronico) connesso al presente accordo.